CODICE ETICO.
Regole deontologiche dei professionisti delegati-convenzionati con ADUSBEF
(approvato dal Comitato Direttivo ADUSBEF, nella seduta del 1° dicembre 2000)
ADUSBEF onlus è un’associazione a difesa dei consumatori e degli utenti che ha come scopo quello di
aiutare i cittadini ed in particolar modo i ceti meno abbienti: lo spirito che deve animare tutti i
professionisti - delegati che collaborano con ADUSBEF è quello del volontariato a titolo gratuito.
Avendo qui per riportato il testo della scrittura tra ADUSBEF ed il singolo professionista – delegato,
già dallo stesso sottoscritto al momento dell’adesione all’associazione, seguono alcune indicazioni
deontologiche che devono ispirare l’attività dei vari professionisti – delegati.
· Il rapporto tra il professionista - delegato e l’associato è fondato sulla fiducia che quest’ultimo ha
nell’associazione negli scopi e finalità che questa persegue; ne deriva che il professionista – delegato ha
il dovere e l’obbligo di prestare la propria opera nel rispetto dello spirito e della lettera dello statuto
dell’associazione.
· Il professionista - delegato ADUSBEF deve tener conto delle condizioni economiche degli utenti e
della loro qualità di soci, adeguando il proprio onorario alle capacità degli stessi ed alle indicazioni del
Presidente e del comitato direttivo.
· Il professionista - delegato deve prestare gratuitamente la propria consulenza ADUSBEF nella
formulazione di pareri orali, pretendendo un compenso solo per le ulteriori attività.
· Il professionista - delegato non deve consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire
comportamenti che possano creare un ingiustificato rischio e/o sacrificio delle ragioni o aspettative
dell’associato.
· Il professionista - delegato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa
determini comunque un conflitto tra incarichi già prestati per parti o categorie che si trovino in
contrasto con le finalità statutarie.
· Sussiste conflitto di interessi in ogni caso in cui l’espletamento di un mandato determini il pericolo o
la possibilità della violazione del segreto sulle informazioni fornite da un associato, ovvero quando la
conoscenza degli affari di una parte o di una categoria avvantaggi o crei un pregiudizio ad altra parte o
categoria, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato possa in qualunque modo influire
nello svolgimento dell’incarico assunto per conto dell’associato ADUSBEF.
· Costituisce grave violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di
atti inerenti al mandato ed agli interessi di ADUSBEF.
· Il professionista - delegato ADUSBEF è tenuto ad informare chiaramente l’associato all’atto
dell’incarico delle caratteristiche e della importanza della controversia o delle attività da espletare,
precisando le iniziative e le soluzioni possibili, nonché il presumibile costo complessivo della causa e
delle sue prestazioni.
· Il professionista - delegato è tenuto altresì ad informare l’associato ed ADUSBEF sullo svolgimento
dell’incarico conferitogli, nonché sulla presumibile durata dello stesso.
· Il professionista - delegato ADUSBEF deve chiedere all’associato l’anticipazione delle spese ed un
acconto sull’onorario che non potrà mai superare i minimi tariffari o quell’altra somma che sarà
determinata dal Presidente o dal Comitato Direttivo.
· Il professionista - delegato si obbliga ad informare il Comitato Direttivo prima di intraprendere
qualsivoglia azione contro un associato (liquidazione Ordine Avvocati, ecc.).
· Il professionista - delegato che non rispetta le presenti regole deontologiche è dichiarato decaduto
dall’incarico dal Comitato Direttivo ADUSBEF.
Roma, 1° dicembre 2000
Il Presidente
Dott. Elio Lannutti
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